Crediamo
che, nell’affrontare la complessa e articolata “questione ambientale”,
sia necessario assumere come principio-guida l’equo contemperamento dei
diritti, egualmente garantiti dalla nostra Costituzione, degli interessi e
delle istanze, anche in conflitto, di cui rispettivamente categorie sociali
e singoli cittadini si fanno portatori: in particolare, il diritto alla
salute di alcuni e la libertà di circolazione e di iniziativa economica di
altri.
È cioè necessario conciliare:
• la salute dei cittadini (art. 32);
• la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e
artistico (art. 9);
• la mobilità e la sicurezza, diritti primari, da garantire innanzitutto
ai soggetti più deboli nella società (anziani, diversamente abili,
bambini) e nell’ambiente urbano (pedoni, ciclisti) (art. 16);
• l’iniziativa economica privata, ossia le esigenze delle attività
produttive, artigianali e commerciali (art. 41).
Crediamo, tuttavia, che, pur nel necessario bilanciamento dei diritti di
tutti, alla salute – diritto soggettivo perfetto costituzionalmente
garantito – debba riservarsi una collocazione non solo alla sommità della
“scala valoriale e culturale” nell’ambito di una visione civile e
moderna di società, ma altresì al vertice della piramide gerarchica della
protezione giuridica dei diritti.
Sotto il primo aspetto, accade spesso, che, mentre si proclama che il
diritto alla salute è un diritto fondamentale, di fatto si privilegiano,
con un malinteso e non appropriato richiamo alla necessità di
contemperamento, le esigenze della civiltà industriale e consumistica,
accettando come fatto ineluttabile (salvo limitazioni di scarso rilievo) lo
scorazzare indiscriminato nei centri abitati anche di mezzi fortemente
inquinanti e dilazionando nel tempo l'adozione di provvedimenti. Forte è,
infatti, la preoccupazione di non “irritare” alcuni gruppi di interesse
e di salvaguardare gli interessi economici a livello internazionale
dell'industria automobilistica e motociclistica ed, a livello locale, di
quelle categorie (ad esempio, i commercianti) che mal sopportano limitazioni
e controlli, o forse solo di assecondare coloro che, sottovalutando il
problema per assuefazione al rumore ed al traffico, ritengono che la salute
non sia compromessa.
Sotto il secondo profilo, poi, l’interpretazione più autorevole del
dettato costituzionale da un lato articola il diritto alla salute in un
duplice «diritto di ciascun individuo e preminente interesse dell’intera
collettività» configurandolo quale incomprimibile e limitando invece, in
talune occasioni, gli altri diritti; dall’altro realizza lo stesso diritto
alla salute nel diritto assoluto alla vita e all’integrità fisica, la cui
sussistenza quale diritto della personalità nel nostro ordinamento è stata
a più riprese individuata e affermata dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale.
|