Legge
n° 833/1978
“Istituzione
del servizio sanitario nazionale”
All’art.
32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica) è sancito che in materia di
igiene e sanità pubblica (cfr. § 8.3) possono essere emesse dal Sindaco
ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al
territorio comunale.
Decreto
legislativo n° 285/1992
“Codice
della strada”
All’art.
7 è disciplinata la circolazione dei veicoli nei centri abitati. Nei centri
abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, adottare i seguenti
provvedimenti:
a)
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse per motivi di sicurezza
pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della
salute (cfr. § 8.2);
b)
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie
di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade (cfr. § 1.1);
c)
limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di
tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Legge
n° 413/1997
“Misure
urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene”
All’art.
3 è sancito che i Sindaci possono adottare le misure di limitazione della
circolazione di cui al Decreto legislativo n° 285/1992, per esigenze di
prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali
e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della Sanità.
Decreto
legislativo n° 351/1999
“Valutazione
e gestione della qualità dell'aria ambiente”
Il
Decreto, che si configura quale recepimento della direttiva-quadro europea
1996/62/CE, definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità
dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso. All’art. 7
contempla la predisposizione di piani che devono, a seconda dei casi,
prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività,
ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme.
Decreto
del Ministero dell’Ambiente n° 163/1999
“Individuazione
dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione”
Il Decreto impone il passaggio da misure temporanee, in caso di episodi
acuti, alla definizione di un piano comunale di intervento in grado di
garantire il rispetto dei valori medi annui dei vari inquinanti incidendo
sulle diverse fonti di emissioni.
All’art. 1 il Decreto prevede che, sulla base di piani e programmi,
possano essere adottate misure di limitazione della circolazione da parte
dei Sindaci dei Comuni nei quali i livelli di uno o più inquinanti
comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme, oppure eccedono il valore limite aumentato del margine di
tolleranza, oppure sono compresi tra il valore limite ed il valore limite
aumentato del margine di tolleranza.
Decreto
legislativo n° 267/2000
“Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
All’art.
54 è stabilito che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Inoltre, in casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco può modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
Legge
n° 447/1995
“Legge
quadro sull'inquinamento acustico”
Gli
artt. 6 e 7 individuano, tra le altre, le seguenti competenze attribuite ai
Comuni:
a)
la classificazione del territorio comunale, secondo i criteri
determinati dalle Regioni;
b)
la adozione dei piani di risanamento, che devono contenere in
particolare l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti,
incluse le sorgenti mobili, e le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
c)
l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo apposite
norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al
controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore
derivanti dalla circolazione degli autoveicoli;
d)
la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai
veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
e) i controlli sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare.

Grafico 14. Le facoltà del
Sindaco in ordine all’emanazione di Ordinanze contro l’inquinamento.
Il grafico è
tratto e rielaborato da “Traffico urbano e inquinamento atmosferico:
strategie a confronto” di Gaetano Noè.
Le
competenze del Sindaco, frutto del combinato disposto del Codice della
strada (D.lgs. 285/1992), del Tuel (D.lgs. 267/2000), nonché della legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 833/1978), sono pertanto
piuttosto ampie e permettono al responsabile della salute dei cittadini a
livello locale l’adozione di disparati provvedimenti (cfr. § 9 e § 10
per le richieste di interventi avanzate dal Comitato).
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