7. Le responsabilità degli Amministratori locali


Legge n° 833/1978
“Istituzione del servizio sanitario nazionale”
All’art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica) è sancito che in materia di igiene e sanità pubblica (cfr. § 8.3) possono essere emesse dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale.

Decreto legislativo n° 285/1992
“Codice della strada”
All’art. 7 è disciplinata la circolazione dei veicoli nei centri abitati. Nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco, adottare i seguenti provvedimenti:
a) sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute (cfr. § 8.2);
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (cfr. § 1.1);
c) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Legge n° 413/1997
“Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene”
All’art. 3 è sancito che i Sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui al Decreto legislativo n° 285/1992, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità.

Decreto legislativo n° 351/1999
“Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente”
Il Decreto, che si configura quale recepimento della direttiva-quadro europea 1996/62/CE, definisce i principi per stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso. All’art. 7 contempla la predisposizione di piani che devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 163/1999
“Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”
Il Decreto impone il passaggio da misure temporanee, in caso di episodi acuti, alla definizione di un piano comunale di intervento in grado di garantire il rispetto dei valori medi annui dei vari inquinanti incidendo sulle diverse fonti di emissioni.
All’art. 1 il Decreto prevede che, sulla base di piani e programmi, possano essere adottate misure di limitazione della circolazione da parte dei Sindaci dei Comuni nei quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, oppure eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, oppure sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.

Decreto legislativo n° 267/2000
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
All’art. 54 è stabilito che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Inoltre, in casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Legge n° 447/1995
“Legge quadro sull'inquinamento acustico”
Gli artt. 6 e 7 individuano, tra le altre, le seguenti competenze attribuite ai Comuni:
a) la classificazione del territorio comunale, secondo i criteri determinati dalle Regioni;
b) la adozione dei piani di risanamento, che devono contenere in particolare l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, e le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
c) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli;
d) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

e) i controlli sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare.



Grafico 14. Le facoltà del Sindaco in ordine all’emanazione di Ordinanze contro l’inquinamento.
Il grafico è tratto e rielaborato da “Traffico urbano e inquinamento atmosferico: strategie a confronto” di Gaetano Noè.

Le competenze del Sindaco, frutto del combinato disposto del Codice della strada (D.lgs. 285/1992), del Tuel (D.lgs. 267/2000), nonché della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 833/1978), sono pertanto piuttosto ampie e permettono al responsabile della salute dei cittadini a livello locale l’adozione di disparati provvedimenti (cfr. § 9 e § 10 per le richieste di interventi avanzate dal Comitato).