Direttiva
europea 2002/49/CE
“Determinazione
e gestione del rumore ambientale”
La
Direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o
ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il
fastidio, dell’esposizione al rumore ambientale. A tal fine gli Stati
membri attuano progressivamente le seguenti azioni:
a)
la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la
mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni;
b)
l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai
relativi effetti;
c)
l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, allo scopo
di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in
particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi
per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica
dell'ambiente quando questa è buona.
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.3.1991
“Limiti
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno”
La
normativa italiana in materia di inquinamento acustico si sviluppa partendo
dall'emanazione del D.P.C.M. del 1.3.1991 (ora parzialmente abrogato e
sostituito dal D.P.C.M. del 14.11.1997) con il quale vengono introdotti i
principali elementi relativi alla materia: limiti massimi di esposizione al
rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, obbligo dei Comuni
alla classificazione in zone, limiti di esposizione in regime transitorio,
ecc.
Legge
n° 445/1997
“Legge
quadro sull’inquinamento acustico”
Successivamente,
con l'emanazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico (n. 447 del
26 ottobre 1995), sono fissati i principi generali, definite le competenze
di Stato, Regioni, Provincie e Comuni, individuati i provvedimenti necessari
per il conseguimento di un clima acustico ottimale al fine del comfort dei
cittadini. Con questa legge i Comuni assumono un ruolo centrale, con
competenze di carattere programmatico, decisionale e di controllo.
In particolare, sono competenza dei Comuni (artt. 6 e 7): la classificazione
del territorio comunale in zone omogenee sotto il profilo acustico; il
coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la
classificazione acustica; l'adozione di piani di risanamento acustico,
assicurando il coordinamento con il piano del traffico e con i piani
previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.La Legge quadro
fissa solo i principi generali e demanda all'emanazione d! specifici
decreti e regolamenti di attuazione l'approfondimento di vari aspetti.
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997
“Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”
Il
D.P.C.M. del 1997 riprende i valori limite e la relativa divisione in classi
acustiche già introdotti con il precedente Decreto del ’91 e ne aggiorna
i contenuti alla luce della nuova legge-quadro sull’inquinamento acustico.
Classi di
destinazione
d'uso del territorio
|
VI
|
VA
|
VQ
|
D
|
N
|
D
|
N
|
D
|
N
|
I - aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione: aree, ospedaliere,
aree scolastiche, aree destinate ai riposo e allo svago, aree
residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici
|
50
|
40
|
60
|
45
|
47
|
37
|
II - aree prevalentemente residenziali
Aree urbane interessate prevalentemente da
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di
attività artigianali ed industriali.
|
55
|
45
|
65
|
50
|
52
|
42
|
III - aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento,
con inedia densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività
artigianali e con assenza di attività industriali, aree
rurali con impiego di macchine operatrici.
|
60
|
50
|
70
|
55
|
57
|
47
|
IV - aree di intensa attività umana
Aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione elevata presenza
di attività commerciali ed uffici, presenza di attivila
artigianali, aree in prossimità di strade di grande
comunicazione, ai linee ferroviarie, di aeroporti e porti,
aree con limitata presenza di piccole industrie
|
65
|
55
|
75
|
60
|
62
|
52
|
V - aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni
|
70
|
60
|
80
|
65
|
67
|
57
|
VI - aree esclusivamente industriali
Areeesclusivamente interessate da attività industriali e prive
di insediamenti abitativi
|
70
|
70
|
80
|
75
|
70
|
70
|
|
§
VI - valore limite di immissione (valore massimo che può essere immesso
da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente
esterno misurato in prossimità dei ricettori);
§
VA - valore di attenzione (segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute
umana o per l'ambiente);
§
VQ - valore di qualità (da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con tecnologie e
metodologie di risanamento).
Nota: D = diurno (dalle 6 alle 22) e N
= notturno (dalle 22 alle 06)
|
Tabella 15. Limiti
massimi di accettabilità del rumore in base alle classi di destinazione
d'uso del territorio.
Sia Strada Maggiore sia Via San Vitale si collocano nell’ambito della
IV classe.
Decreto
del Presidente della Repubblica n° 142/2004
“Disposizioni
per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare”
Il
Decreto costituisce regolamento attuativo e di esecuzione della legge quadro
ed è diretto a disciplinare in specifico l'inquinamento acustico avente
origine dal traffico veicolare, riprendendo da essa i principi di fondo e i
valori limite.
Comune
di Bologna – Ordine del Giorno n° 98/1999
“Zonizzazione
acustica del territorio comunale”
Ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) della legge quadro, il Comune di
Bologna ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio
urbano: la Zonizzazione acustica e il Piano di risanamento acustico del
territorio comunale sono stati approvati con O.d.G. 98/1999.

Immagine 19. Zonizzazione acustica del Comune di Bologna.
Tutto il centro storico, Strada Maggiore e via San Vitale comprese, sono
inserite nella classe IV, qualificata come “aree ad intensa attività
umana”.
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