6. Inquinamento acustico

 

6.2 La legislazione vigente


Direttiva europea 2002/49/CE
“Determinazione e gestione del rumore ambientale”
La Direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre, secondo le rispettive priorità, gli effetti nocivi, compreso il fastidio, dell’esposizione al rumore ambientale. A tal fine gli Stati membri attuano progressivamente le seguenti azioni:
a) la determinazione dell'esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi di determinazione comuni;
b) l'informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
c) l'adozione da parte degli Stati membri di piani d'azione, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario e, in particolare, allorché i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché di conservare la qualità acustica dell'ambiente quando questa è buona.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.3.1991
“Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
La normativa italiana in materia di inquinamento acustico si sviluppa partendo dall'emanazione del D.P.C.M. del 1.3.1991 (ora parzialmente abrogato e sostituito dal D.P.C.M. del 14.11.1997) con il quale vengono introdotti i principali elementi relativi alla materia: limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, obbligo dei Comuni alla classificazione in zone, limiti di esposizione in regime transitorio, ecc.

Legge n° 445/1997
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”
Successivamente, con l'emanazione della Legge quadro sul­l'inquinamento acustico (n. 447 del 26 ottobre 1995), sono fis­sati i principi generali, definite le competenze di Stato, Regioni, Provincie e Comuni, individuati i provvedimenti necessari per il conseguimento di un clima acustico ottimale al fine del comfort dei cittadini. Con questa legge i Comuni assumono un ruolo centrale, con competenze di carattere programmatico, decisionale e di con­trollo.

In particolare, sono competenza dei Comuni (artt. 6 e 7): la classificazione del territorio comunale in zone omogenee sotto il profilo acustico; il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica; l'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.La Legge quadro fissa solo i principi generali e demanda all'e­manazione d! specifici decreti e regolamenti di attuazione l'ap­profondimento di vari aspetti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
Il D.P.C.M. del 1997 riprende i valori limite e la relativa divisione in classi acustiche già introdotti con il precedente Decreto del ’91 e ne aggiorna i contenuti alla luce della nuova legge-quadro sull’inquinamento acustico.

Classi di destinazione
d'uso del territorio
 

VI

VA

VQ

D

N

D

N

D

N

I - aree particolarmente protette
Aree nelle quali la quiete rappresenta un ele­mento di base per la loro utilizzazione: aree, ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate ai riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici

50

40

60

45

47

37

II - aree prevalentemente residenziali
Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività com­merciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

55

45

65

50

52

42

III - aree di tipo misto
Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con inedia densità di popola­zione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigia­nali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

60

50

70

55

57

47

IV - aree di intensa attività umana
Aree urbane interessate da intenso traffico vei­colare, con alta densità di popolazione elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attivila artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, ai linee fer­roviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie

65

55

75

60

62

52

V - aree prevalentemente industriali
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

70

60

80

65

67

57

VI - aree esclusivamente industriali
Areeesclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

70

70

80

75

70

70

§    VI - valore limite di immissione (valore massimo che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori);

§    VA - valore di attenzione (segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente);

§    VQ - valore di qualità (da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con tecnologie e metodologie di risanamento).

Nota: D = diurno (dalle 6 alle 22) e N = notturno (dalle 22 alle 06)

Tabella 15. Limiti massimi di accettabilità del rumore in base alle classi di destinazione d'uso del territorio.
Sia Strada Maggiore sia Via San Vitale si collocano nell’ambito della IV classe.

Decreto del Presidente della Repubblica n° 142/2004
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”
Il Decreto costituisce regolamento attuativo e di esecuzione della legge quadro ed è diretto a disciplinare in specifico l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, riprendendo da essa i principi di fondo e i valori limite.

Comune di Bologna – Ordine del Giorno n° 98/1999
“Zonizzazione acustica del territorio comunale”
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) della legge quadro, il Comune di Bologna ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio urbano: la Zonizzazione acustica e il Piano di risanamento acustico del territorio comunale sono stati approvati con O.d.G. 98/1999.

Immagine 19. Zonizzazione acustica del Comune di Bologna.
Tutto il centro storico, Strada Maggiore e via San Vitale comprese, sono inserite nella classe IV, qualificata come “aree ad intensa attività umana”.