5. IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)

 

5.2 La legislazione vigente


Direttiva europea 1996/92/CE
“Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente”
La Direttiva-quadro sull’inquinamento ambientale elenca gli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente, dividendoli in due categorie: I. inquinanti (tra i quali le PTS, ossia “polveri totali sospese”) che devono essere esaminati allo stadio iniziale; II. altri inquinanti atmosferici (tra i quali il benzene e gli Idrocarburi policromatici).

Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25.11.1994
“Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane”
Il Decreto stabilisce l’obiettivo di qualità dell'aria per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (cfr. tabella più in basso); tale valore, tuttavia, rimarrà in vigore soltanto fino all’emanazione dei decreti ministeriali attuativi previsti per ciascun inquinante dal Decreto legislativo n° 351/1999 (di recepimento della Direttiva-quadro 96/62/CE).
Gli obiettivi di qualità dell'aria su base annua delle concentrazioni di IPA fanno riferimento alle concentrazioni di benzo(a)pirene, misurato in termini di nanogrammi (ng).

Tabella 14. Obiettivi di qualità per gli IPA con riferimento al Benzo(A)Pirene

Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 163/1999
“Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”
Il Decreto, all’art. 1 comma 3, in relazione alle emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con particolare riferimento al benzo(a)pirene, impone ai Sindaci di ventitré aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive (tra le quali Bologna) l’adozione, sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria, di misure di limitazione della circolazione veicolare.