3. Benzene

 

3.2 La legislazione vigente


Direttiva europea 2000/69/CE
“Valori limite per il benzene nell'aria ambiente”
La Direttiva ha l’obiettivo di stabilire valori limite per le concentrazioni di benzene e altri inquinanti nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di benzene nell'aria ambiente non superino il valore limite prescritto dalla tabella allegata (art. 3):

Tabella 7. Valori limite per il benzene.


Poiché il “margine di tolleranza” identifica la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato, nel quinquennio tra il 2006 e il 2010 la concentrazione media annuale di benzene ammessa dovrà diminuire di 1 μg/m3 ogni anno.

Tabella 8. Valore limite consentito di benzene nel quinquennio 2006-2010.


Decreto del Ministero dell’Ambiente n° 60/2002
“Valori limite di qualità dell’aria ambiente per le particelle e il benzene”

Il Decreto si configura quale recepimento delle Direttiva 1999/30/CE e di quella 2000/69/CE. Esso si pone come finalità (art. 1) di stabilire alcuni parametri per gli inquinanti più pericolosi, tra i quali il benzene e il materiale particolato.
L’art. 29, in specifico, stabilisce che il valore limite per la protezione della salute umana per il benzene, il margine di tolleranza, le modalità di riduzione di tale margine e il termine entro il quale il valore limite deve essere obbligatoriamente raggiunto sono conformi alla Direttiva 2000/69/CE, come da tabella sopra riportata.

Decreto legislativo n° 626/1994
“Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”
La normativa delegata intende dare attuazione ad alcune Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Seppur in modo indiretto, anche questo Decreto legislativo detta alcune norme specifiche sui livelli del benzene, grazie ad un allegato introdotto dall'art. 10 del successivo Decreto legislativo n° 66/2000.
In tale contesto, viene fissato, per il benzene, il valore limite di esposizione professionale (ossia per le persone in attività lavorativa), come da tabella seguente:

Tabella 9. Valore limite di esposizione professionale.
Tali valori sono misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

Il valore di 3,25 μg/m3, calcolato per un’esposizione relativa ad un periodo di otto ore, è assai inferiore al limite stabilito dalla legge in via generale a protezione della salute di tutta la popolazione (come visto, 10 μg/m3 quale media annuale) e, pertanto, riguardante anche le persone che abitano, studiano e lavorano per la maggior parte delle ore in strade inquinate al di sopra dei limiti ammessi.